È stato ieri pubblicato nel Federal Register il regolamento interpretativo dell’Equal Credit Opportunity Act (Ecoa) del 1974, con cui il Consumer Financial Protection Bureau (Cfpb) ha chiarito, il 5 marzo, che il divieto di discriminazione sessuale nelle transazioni di credito è da riferirsi anche all’orientamento sessuale e all’identità di genere nonché “all’attuale o percepita non conformità con stereotipi basati sul sesso o sul genere”.
La decisione dell’agenzia federale per la tutela del consumatore nel settore finanziario, che è un adeguamento all’ordine esecutivo bideniano del 21 gennaio scorso, fa esplicito riferimento, come già ultimamente successo con casi analoghi, alla decisione Bostock v.